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La giustizia nel Medioevo
 
     
 
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  LA GIUSTIZIA NEGLI STATUTI MEDIEVALI

Il problema di disciplinare la vita comune sanzionando in modo adeguato le violazioni dei diritti altrui venne affrontato dagli statuti comunali attraverso una normativa dettagliata che ci fornisce un quadro molto interessante sia della vita come del modo di pensare proprio dell'epoca.
Le notizie che di seguito vi riportiamo nascono dalla lettura degli Statuti della città ligure di Millesimo (SV) che ebbero validità per tutto il Medioevo ed oltre; si tratta di norme che appaiono (specie quelle penali) di una violenza molto marcata ma tuttavia non prive di un certo buon senso.

Consideriamo ad esempio quanto veniva disposto per il pagamento dei debiti da parte degli insolventi: si cominciava col vendere i beni mobili del debitore: oggetti d'oro e argento per poi passare a quelli di rame, bronzo o stagno.
Se non bastava si vendevano il grano e le bestie ma si lasciavano i buoi e gli strumenti per lavorare la terra affinchè il poveretto avesse modo di campare (ma anche di guadagnarsi quel tanto che bastava a saldare i suoi conti).

I beni immobili erano "pubblicati" cioè venduti all'incanto in tre giorni di mercato consecutivi decorsi i quali si faceva il conto delle offerte ricevute e si aggiudicava alla migliore.
Al debitore veniva lasciato un margine di tempo entro il quale avrebbe potuto riscattare i suoi beni e comunque non gli venivano mai sottratti il vestito, il letto, la casa e l'orto.

Quanto ai debitori incalliti o a quelli che in nessun modo potevano rifondere il dovuto, a loro restava quella che veniva ironicamente detta "la buona paga" cioè la prigione, dalla quale sarebbero usciti solo dopo aver rifuso il creditore.

Non possiamo, anche se vorremmo, dilungarci su tutte le varie norme in materia di commercio, gestione dei terreni, igiene, ecc.

Passiamo perciò direttamente ad una breve panoramica del codice penale.
L'ottica di base era quella secondo cui "chi sbaglia paga" ogni logica rieducativa era sconosciuta e la pena aveva quindi due sole funzioni possibili: quella di rifondere il danneggiato del male subito e di scoraggiare con la propria severità la commissione di reati.

Pene esemplari erano previste per coloro "che hanno l'ardire di assalire i viandanti" per essi si diceva "siano appiccati così che muoiano", quanto poi ai recidivi o a malviventi colpevoli di aver più volte ucciso "siano squartati in quattro parti, le quali si applichino nei luoghi ove sono stati commessi i delitti, acciò siano da terrore agli altri".
Pene economiche erano ammesse per i briganti soltanto per furti di scarsa entità (meno di dieci fiorini) ma anche in quei casi, dopo la terza volta "siano appiccati".

Assassini e stupratori dovevano essere "puniti nella testa", questi ultimi però avevano anche l'obbligo di costituire una dote alla ragazza così da agevolarne il futuro matrimonio.

Un autentico tariffario era previsto per le risse: tre fiorini per chi sguainasse il coltello "con ira", sei fiorini per colui che con il coltello "farà segno" e venti fiorini più le spese e i danni per chi avesse fatto ferite.
Salomonica soluzione era adottata per chi non avesse denaro per pagare le multe "non avendo beni paghi membro per membro".

Ricordiamo ancora "il taglio di un membro (mano, naso oppure orecchie)" per il notaio recidivo nel falsificare atti ed ancora le pene previste per i ladri i quali, oltre a restituire il maltolto, dovevano pagare due fiorini oppure essere frustati per tutta Millesimo e "segnati sulla fronte con un ferro caldo".

Giannetto di Belforte